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In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del consiglio di amministrazione, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 117/2017.
In caso di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per mancanza dei requisiti ed in mancanza dello scioglimento della Associazione, il patrimonio netto realizzato nel periodo in cui l’Associazione è stata iscritta nel RUNTS, è devoluto agli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 50, c.2, del d.lgs. 117/2017.