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Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.
Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, spedito almeno cinque giorni prima rispetto all’adunanza, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.
In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni tramite videoconferenza, telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Comitato Esecutivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Comitato e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Comitato Esecutivo, possono essere svolte da remoto con i criteri e i metodi di cui all’art. 13 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti a mantenere la massima riservata sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Comitato Esecutivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
Il Comitato Esecutivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, tra i quali i membri dell’organo di controllo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Comitato Esecutivo stesso, composte da soci e non soci.
Il Comitato Esecutivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.