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Al Collegio dei Garanti è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare e del conflitto di interesse che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale, nonché in sede di riesame delle decisioni del Presidente, del Comitato Esecutivo con esclusione del ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Collegio dei Garanti è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci ed è composto da tre componenti, di cui uno assume le funzioni di Presidente.
Non possono essere eletti a far parte del Collegio dei Garanti, associati che ricoprono altre cariche associative a livello nazionale e regionale.
In caso di cessazione di uno dei componenti, il Comitato Esecutivo provvede alla nomina del suo sostituto, nella prima riunione successiva alla sua cessazione.
I componenti del Collegio dei Garanti decidono quali arbitri irrituali, nel rispetto del principio dell’imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa di ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:
-l’intervento del collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata o PEC al suo Presidente e al Presidente per conoscenza;
-entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’intervento, il Presidente del Collegio dei Garanti, convoca le parti interessate, con le modalità a suo giudizio più opportune, per sentire le loro ragioni;
-entro 60 giorni dall’ultima convocazione, il Collegio dei Garanti comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.
Il giudizio del Collegio dei Garanti non è appellabile e il Presidente deve provvedere all’applicazione delle decisioni del Collegio dei Garanti, informandone L’Assemblea Generale dei Soci.
Su invito del Presidente, i componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.