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La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo, almeno un mese prima dello scadere dell'anno; le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso;
b) per delibera motivata di esclusione assunta dal Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell’art. 24, comma 3 del c.c.; sono considerati gravi motivi, il ritardo pagamento dei contributi per oltre un anno, la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione ed ogni altro grave inadempimento da parte dell’associato contestatogli per iscritto; la perdita della qualifica di associato ha effetto al momento della notificazione o, comunque, dal momento in cui l’associato sia venuto in qualche modo a conoscenza della sua esclusione; la notifica non è necessaria nei confronti dell’associato che abbia partecipato all’Assemblea Generale dei Soci in cui sia stata formulata la proposta motivata di esclusione e sia stata adottata la corrispondente deliberazione.
c) per morte.
d) per estinzione dell’ente o della persona giuridica.