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Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
L’Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 l'Assemblea Generale dei Soci procede alla nomina del Revisore legale dei conti o alla nomina di una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, per lo svolgimento del controllo contabile.
La nomina dell’organo di controllo contabile è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 117/2017.
Il controllo contabile può̀ essere esercitato dall’organo di controllo interno previsto dall’art. 31 del d.lgs. 117/2017, se è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.