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Parte I – Elementi Generali

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
Luglio 2023

ART. 1 – DIRITTO DI VOTO
Possono esercitare il voto tutti i Soci di cui art. 6 dello Statuto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale di cui art. 7 dello Statuto, fatto salvo art. 9 dello Statuto.

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di voto attivo e passivo, salvo specifiche incompatibilità ai sensi dell’art. 4 e 9 dello Statuto, i Soci ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita secondo le modalità previste nel presente Regolamento Elettorale e dallo Statuto.

ART. 3 – RINNOVO CARICHE NAZIONALI E REGIONALI
Ai sensi dell’art. 10 ogni due anni e nell’anno del Congresso Nazionale AIPO – ITS / ETS sono previste le elezioni del Comitato Esecutivo e dei Responsabili dei Gruppi di Studio e del Coordinatore dei Giovani Pneumologi.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche regionali sono previste ogni due anni all’interno dei Congressi delle Sezioni Regionali o in modalità elettronica, da tenersi l’anno successivo a quello del Congresso Nazionale AIPO.

ART. 5 – MODALITÀ DI VOTO
Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento Elettorale per le specifiche sessioni elettorali.
Il voto può essere espresso esclusivamente attraverso la scheda elettorale predisposta dalla Segreteria Nazionale, in formato cartaceo o elettronico.

ART. 6 – SPOGLIO
Lo spoglio delle schede, siano esse cartacee o elettroniche, è effettuato dalla Commissione Elettorale al termine della chiusura del seggio elettorale.

ART. 7 – VERBALE
La redazione del verbale delle votazioni è a cura della Commissione Elettorale e deve riportare: il numero dei voti espressi validi e nulli, il numero di voti ottenuti da ciascuna lista o da ciascun candidato, dove previsto, e l’elenco dei candidati che risultano eletti.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Seggio Elettorale, dai Componenti della Commissione Elettorale, ove presenti dai Rappresentanti di Lista e dal Segretario per ratifica.
La Commissione Elettorale deve far pervenire il verbale alla Segreteria Nazionale entro 5 (cinque) giorni dalla chiusura delle votazioni, al fine della sua pubblicazione attraverso i canali di comunicazione dell’Associazione.
Le operazioni effettuate non in conformità del presente regolamento potranno essere impugnate dagli Associati entro 30 giorni dal termine delle operazioni di scrutinio, dinanzi al Collegio dei Garanti, secondo le norme dell’art. 25 dello statuto.

ART. 8 – DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

La Segreteria Nazionale pubblica i risultati delle votazioni attraverso i canali di comunicazione dell’Associazione.