- Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 16 Gennaio 2020
- Parte I – Elementi Generali
- Parte II - Modalità di Elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato Esecutivo
- Parte III - Modalità di Elezione dei Responsabili dei Gruppi di Studio (GdS)
- Parte IV - Modalità di Elezione del Coordinatore Nazionale Sezione Giovani Pneumologi
- Parte V - Modalità di Elezione Rappresentante dei Soci Aggregati e Affiliati
- Parte VI - Rinnovo Cariche Regionali
Parte II - Modalità di Elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato Esecutivo
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
16 Gennaio 2020
Art. 9 - Candidature e formazione delle Liste
Possono candidarsi per la carica di Presidente o per la carica di Componente del Comitato Esecutivo tutti i Soci con un’anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 6 (sei) mesi alla data delle elezioni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I candidati alla Presidenza ed i candidati a Componenti del Comitato Esecutivo devono presentare una lista unitaria che contenga un elenco di 7 (sette) nominativi, in cui sia presente un Capolista candidato alla carica di Presidente.
La lista deve essere corredata dal programma di lavoro.
La/e lista/e dei candidati così formate, deve/devono essere presentata/e al Segretario Generale, presso la Segreteria Nazionale, unitamente al programma, entro e non oltre il 30mo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale.
La Segreteria Nazionale provvede ad inviare riscontro della ricezione a tutti i candidati della/e lista/e.
La Segreteria Nazionale, verificata la regolarità delle candidature presentate, allestisce la scheda elettorale comprendente tutte le liste presentate, numerate secondo l’ordine di presentazione e contenenti il nominativo del Capolista seguito dai nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
La/e lista/e presentata/e e il/i relativo/i programma/i vengono resi pubblici a tutti i Soci attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione.
La/e lista/e dei candidati possono indicare 1 (un) rappresentante di lista.
Art. 10 - Commissione Elettorale per il rinnovo di Cariche Nazionali
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, nella sua ultima seduta che precede le votazioni, nomina la Commissione Elettorale composta di 3 (tre) Soci ordinari, che non siano candidati per le votazioni delle Cariche Nazionali.
I Soci nominati eleggono al loro interno il Presidente del Seggio, il Segretario del Seggio e 1 (uno) Scrutatore.
In caso di impedimento di uno o più Componenti della Commissione Elettorale, il Presidente Nazionale provvede a nominare i sostituti dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale, via e-mail o attraverso altri canali di comunicazione.
La Commissione ha il compito di consentire il normale svolgimento delle operazioni di voto, nonché effettuare le operazioni di spoglio delle schede. La Commissione è supportata dal Segretario Generale o, in caso di suo legittimo impedimento, da un sostituto nominato dal Presidente Nazionale affinché le operazioni di spoglio e la proclamazione avvengano nell’assoluto rispetto dello Statuto e del presente regolamento elettorale.
Alle operazioni di spoglio può assistere il rappresentante di lista di ogni lista presentata.
La Commissione Elettorale ha altresì il compito di redigere il verbale delle elezioni, che deve essere inviato alla Segreteria Nazionale entro i termini stabiliti dal presente Regolamento Elettorale.
Art. 11 - Espressione del voto degli Associati
Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto da parte della Commissione Elettorale, in occasione del Congresso Nazionale AIPO, dove viene allestita la sede elettorale.
Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda elettorale, in formato cartaceo o elettronico, sulla quale dovrà esprimere il proprio voto alla lista e a massimo 3 (tre) Candidati collegati alla lista.
Il voto su più liste e/o più di 3 (tre) Candidati è considerato nullo.
Art. 12 - Scrutinio e proclamazione degli Eletti
La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede al termine delle operazioni elettorali.
Risulta eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
All’interno della lista eletta, oltre al Capolista che assume il ruolo di Presidente Eletto, risultano eletti a Componenti del Comitato Esecutivo i primi 3 (tre) candidati con il numero maggiore di voti, ex Art. 13 dello Statuto AIPO.
In caso di parità tra liste, risulterà eletta la lista del candidato a Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio, il Presidente sarà sostituito dal Presidente Eletto, ex Art. 15 dello Statuto.
In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio di un Componente del Comitato Esecutivo, verrà nominato il Candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.
La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre apposito verbale come previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento Elettorale.
I risultati delle votazioni devono essere pubblicati e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione.