- Pubblicazione il 08 Ottobre 2026
Per un medico, essere coinvolto in una vicenda giudiziaria è certamente difficile. Tantopiù ora, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17634/2024 del 26 giugno scorso, hanno confermato la compatibilità tra procedimento di fronte al giudice civile e davanti alla Corte dei conti da parte di una struttura sanitaria nei confronti del medico dipendente.
Di fronte all’eventualità di un doppio procedimento complesso e logorante, AIPO-ITS/ETS ha definito con AON SpA - il più grande broker assicurativo del mondo – una polizza assicurativa riservata agli pneumologi associati, a condizioni economiche vantaggiose e in grado di “proteggere” le situazioni più critiche. Ma andiamo con ordine.
La sentenza della Cassazione
Già nel 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano precisato che: “... L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un’azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, in caso di domanda di manleva proposta da un'azienda sanitaria nei confronti dei propri medici, non sussiste questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (Cass., SS.UU., sent. 21992/2020).
Ora le stesse Sezioni Unite hanno confermato che “… qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità”.
In sostanza la Cassazione ribadisce il “doppio binario”: azione civile di regresso da parte dell’azienda sanitaria e azione per responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti restano distinte e compatibili tra loro. Unico vincolo (già espresso nel 2020), il danno non può essere pagato due volte. Ecco i punti fondamentali del provvedimento:
- l’ASL può citare in giudizio (o chiamare in causa) il dipendente davanti al giudice ordinario;
- la Corte dei conti può, a sua volta, avviare l’azione per responsabilità erariale;
- le due azioni sono autonome e possono coesistere;
- l’unico limite è evitare una duplicazione del risarcimento.
La polizza assicurativa che protegge lo pneumologo
A fronte di questa conferma del “doppio rischio di rivalsa”, AIPO-ITS/ETS rinnova il suo impegno concreto a tutela della professione e offre un vantaggio in più ai suoi associati con una convenzione assicurativa con AON SpA, con polizze in grado di proteggere gli iscritti associati da ogni tipo di azione di rivalsa.
A disposizione dei soci c’è un portale dedicato, www.aipo.aon.it, dove è possibile trovare tutte le tipologie di polizze a disposizione con relativi prezzi, massimali assicurativi e premi.
AIPO-ITS/ETS si è impegnata anche a creare il Comitato Respiro Protetto, Gruppo di lavoro dedicato ad assistere concretamente i Soci coinvolti in eventuali procedimenti giudiziari, di cui fanno parte: Claudio Micheletto, Stefano Gasparini, Fausto De Michele, Raffaele Scala, Elisa Maria Banfi, Paolo D’Agostino (Avvocato e consulente esterno). Dal Comitato, i Soci che dovessero incorrere in una vicenda giudiziaria potranno ricevere supporto in tre ambiti fondamentali:
- Rapporti con l’assicurazione: dalla denuncia del sinistro alla gestione della propria posizione assicurativa;
- Gestione interna alla struttura sanitaria: interfaccia con l’Ufficio legale e coordinamento degli aspetti assicurativi;
- Difesa tecnica e consulenze: orientamento nella scelta della strategia difensiva e dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP) più adeguati.
Per ogni richiesta di assistenza e informazione in merito, contattare direttamente il Comitato Respiro Protetto all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


