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Sconto di 50 crediti per il triennio 2020 - 2022 per le nuove professioni sanitarie introdotte dalla legge Lorenzin

Sconto di 50 crediti formativi per il triennio 2020-2022 per le professioni sanitarie introdotte dalla legge Lorenzin. Questa l’importante novità presentata dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina che durante la riunione del 25 luglio ha deliberato quanto segue: “gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019”. Scarica il documento Vai alla delibera

La legge Lorenzin dell’11 gennaio 2018 aveva introdotto un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine.

Infatti con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v. comma 9, articolo 3).

Ora la Commissione Nazionale per la formazione continua, tenendo conto della delibera del 25 ottobre 2018 con la quale viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n.3, ove non precedentemente assoggettati all'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni e della nota presentata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, congiuntamente alle altre professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, che precedentemente non era assoggettate all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM, ritiene opportuno introdurre lo sconto dei suddetti 50 crediti per il triennio 2020-2022.

Ufficio Stampa AIPO