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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIPO

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
11 Novembre 2015

ART. 1 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di indirizzo scientifico, politico-amministrativo e di controllo dell'Associazione.
La composizione del CDN, la sua durata in carica, i suoi poteri e funzioni, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono fissati e regolati dall’Art. 12 dello Statuto AIPO.

ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CDN
Il CDN viene convocato almeno due volte l'anno in via ordinaria al fine di discutere sulle tematiche di competenza, secondo quanto previsto dall’Art. 12 Comma 2 dello Statuto.
Il CDN è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza per impedimento, dal Past President o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di 1/3 dei consiglieri, l’adunanza del CDN dovrà avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta.
I consiglieri hanno diritto di tempestiva informazione su ogni materia che lo Statuto e il Regolamento assegnano alla competenza del CDN.
La convocazione dei consiglieri è fatta con avvisi scritti, per e-mail o fax, da notificarsi a ciascun consigliere unitamente all’Ordine del giorno della seduta, redatto dal Presidente. I termini di convocazione saranno, comunque, di norma non inferiori a 10 (dieci) giorni per le sessioni ordinarie, mentre nei casi di urgenza i termini di convocazione potranno essere ridotti fino ad un minimo di 3 (tre) giorni.
Il Consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto, ex Art. 12 Comma 2 dello Statuto.

ART. 3 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE
Il CDN è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento o per sua delega dal Past President dell’Associazione.

ART. 4 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Il Segretario del CDN è il Segretario Generale e provvede alla stesura dei verbali avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale e del personale della Segreteria Nazionale AIPO. In caso di sua assenza o di impedimento, la funzione di Segretario sarà assunta da un componente del Comitato Esecutivo su nomina del Presidente.

ART. 5 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Le deliberazioni del CDN sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti, senza possibilità di delega.

ART. 6 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
Il Presidente, all’ora fissata nell’avviso di convocazione e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta dando inizio alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Qualora e comunque, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale, elencando i consiglieri intervenuti e dichiara deserta la seduta.

ART. 7 - ESPRESSIONE DEL VOTO
L’espressione del voto è palese ed avviene o per appello nominale o per alzata di mano.
Per deliberazioni con carattere di urgenza, il Presidente può richiedere al CDN di esprimere il voto via e-mail.

ART. 8 - VOTI VALIDI PER LA APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti, ma concorrono a determinare il numero dei presenti ai fini del computo del “quorum”.
Nelle votazioni per alzata di mano in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni mediante schede, quelle bianche e quelle non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 9 - PROCESSI VERBALI
Il verbale delle riunioni del CDN, redatto in forma sintetica con gli interventi dei singoli Consiglieri, viene predisposto dal Segretario del CDN e autorizzato dal Presidente; quindi viene inviato ai componenti del CDN per eventuali integrazioni e correzioni, che saranno introdotte sottoforma di allegato alla stesura originale del testo. Nella successiva riunione del CDN, il verbale sarà sottoposto ad approvazione definitiva.
Ogni consigliere può chiedere la verbalizzazione integrale del proprio intervento possibilmente allegandolo in forma scritta.

ART. 10 - POTERI DEL PRESIDENTE
Compete al Presidente il mantenimento dell’ordine nelle sedute al fine di garantire l’osservanza dello Statuto e del Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legittimità delle deliberazioni. Nell’esercizio di tali funzioni, il Presidente regola la discussione autorizzando gli interventi, precisa i termini delle questioni in discussione e da sottoporre a votazione, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama l’esito. Può intervenire nella discussione in qualsiasi momento. Ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta o di sciogliere l’adunanza facendone redigere verbale.

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI
Il CDN esamina come primo punto l’approvazione del Verbale della seduta precedente, successivamente discute gli altri argomenti, iscritti all’ordine del giorno e riportati nell’elenco trasmesso ai Consiglieri nell’avviso di convocazione.
Il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, potrà proporre al CDN eventuali modifiche alla sequenza dell’ordine del giorno, attraverso una mozione d’ordine. Il CDN sarà chiamato a pronunziarsi in merito, mediante votazione palese per alzata di mano.
Nel caso in cui, per argomenti di particolare contenuto, il Presidente ritenesse opportuna l’audizione, nel corso della seduta consigliare, di soci o altri soggetti non appartenenti al CDN, potrà proporre la sospensione temporanea della seduta facendola votare dal CDN stesso per alzata di mano. Egualmente procederà nel caso di proposta di rinvio ad altra seduta della discussione di un argomento all’ordine del giorno.

ART. 12 - PROCEDURE PER L’ESAME E DISCUSSIONE DEI VARI ARGOMENTI
Al termine di una relazione che preveda una votazione per deliberazione, se non vi sono richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l’adozione della deliberazione nei termini illustrati. Qualora vi siano richieste di intervento, i Consiglieri che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente il quale accorderà la parola secondo l’ordine delle domande. Gli interventi dovranno essere il più possibile sintetici e pertinenti e non ripetitivi; non è ammessa l’interruzione, da parte di altri, tranne che dal Presidente e per un richiamo al regolamento. Solo nel caso in cui il Consigliere, intervenuto nella discussione, ne faccia espressa richiesta, sarà trascritto a verbale l’intervento integrale secondo la dichiarazione scritta che il Consigliere rilascerà firmata al Segretario. Al termine degli interventi dei Consiglieri, è ammessa la replica da parte del Presidente o del Relatore.

ART. 13 - EMENDAMENTI AGLI ARGOMENTI INSERITI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare emendamenti agli argomenti oggetto di delibera.
Essi possono essere illustrati dal proponente per non più di dieci minuti e posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l’ordine di presentazione.
Non possono essere proposti emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal CDN, salvo diversa decisione da parte del CDN stesso, da adottarsi comunque nella seduta successiva a quella in cui è stato approvato il provvedimento.

ART. 14 - DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTAZIONE
Alla chiusura della discussione è ammessa la semplice dichiarazione di voto. Quando siano stati proposti emendamenti si procede alla votazione cominciando da quelli soppressivi, passando, poi ai modificativi e, per ultimo, agli aggiuntivi.

ART. 15 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI
I Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alle votazioni ove sussista un interesse personale diretto. L’obbligo di astensione comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula.
I Consiglieri di cui sopra non sono da computarsi nel numero fissato per la validità delle sedute del CDN, limitatamente all’argomento per il quale sussiste incompatibilità.

ART. 16 - COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il CDN potrà istituire Commissioni, con apposita deliberazione e su proposta del Comitato Esecutivo, fissandone la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata, e le modalità di attività.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori esperti, rappresentanti di associazioni per l’esame di specifici argomenti.
I partecipanti in qualità di esperti non hanno diritto di voto né possono partecipare alla stesura e alla formulazione finale di pareri o relazioni conclusive.
La Commissione sottoporrà al CDN i pareri ed i progetti che sono di natura consultiva e non possono vincolare il CDN nelle sue definitive determinazioni. Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente la metà più uno dei commissari.