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Art. 37 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione può sciogliersi su delibera dell'Assemblea nazionale, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale ne assume la liquidazione, secondo legge, con l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, con finalità analoghe.

Art. 38 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi vertenza dovesse sorgere tra l'Associazione, gli Associati, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Liquidatori in merito allo Statuto, sarà devoluta, per la sua risoluzione, al Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti deciderà entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico, senza formalità di procedura; renderà la propria decisione per iscritto ed il suo giudizio sarà inappellabile.