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Art. 5

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

A) Ordinari;

B) Aggregati;

C) Affiliati;

D) Sostenitori;

E) Onorari, di cui all'articolo 22.

A) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Ordinario", i medici:

1) In possesso della specialità in Malattie dell'Apparato Respiratorio o titoli normativamente equiparati;

2) Non in possesso della specialità in Malattie dell'Apparato Respiratorio o titoli normativamente equiparati, che operano in strutture pneumologiche semplici o complesse, pubbliche o convenzionate accreditate;

3) I medici specializzandi fino all'anno successivo al conseguimento della specialità in Malattie dell'Apparato Respiratorio, a titolo gratuito con servizi erogati attraverso internet.

I soci ordinari di cui ai punti 1) e 2) hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari di cui al punto 3), hanno diritto di solo elettorato attivo.

B) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Aggregato", gli specialisti di branca non pneumologica. Il Socio Aggregato partecipa a tutte le attività scientifiche didattiche e culturali dell'Associazione.

Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche ad eccezione della carica nel Consiglio Direttivo Nazionale ad esso riservato come previsto dall'Art. 12.  C) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Soci Affiliati" le professioni sanitarie non mediche che operano nelle aree pneumologhe (Fisiopatologia Respiratoria, Endoscopia Toracica, Riabilitazione Respiratoria, Terapia intensiva e sub-intensiva Respiratoria, Degenze, Corsie ed Ambulatori), con attestazione del servizio effettivo da parte dell'Ente di appartenenza.

Il Socio affiliato non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche ad eccezione della carica nel Consiglio Direttivo Nazionale ad esso riservato come previsto dall'Art. 12.

D) E' prevista la qualifica del "Socio Sostenitore", individuato nelle persone fisiche o enti che elargiscono contributi facoltativi promozionali, la cui accettazione viene sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci Sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota Sociale, non partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci ed alle elezioni per le cariche Sociali.

Art. 6

L'iscrizione all'Associazione non preclude agli Associati la possibilità d'iscrizione ad altre Associazioni scientifiche, Enti privati e pubblici, Società, Fondazioni.

Il Socio Ordinario non può ricoprire contemporaneamente cariche istituzionali Nazionali e Regionali in AIPO ed in altre associazioni scientifiche.

Il Presidente deve essere informato dell'eventuale incompatibilità entro 30 trenta giorni dall'incarico. Il Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta dell'interessato, può concedere deroga in situazioni di interesse scientifico, culturale e politico-societario per l'AIPO.

Art. 7

L'iscrizione all'Associazione necessita della domanda scritta di ammissione da presentare alla Segreteria Nazionale, indirizzata al Presidente dell'Associazione, redatta su apposito modulo, comprensiva di autocertificazione sullo stato di servizio.

Il socio che si iscrive all'Associazione è iscritto di diritto alla Sezione Regionale di appartenenza e a scelta a non più di due Gruppi di Studio.

L'iscrizione all'Associazione comporta automaticamente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità associative.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro l'anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 8

La qualifica di Socio impegna l'iscritto all'accettazione ed al rispetto dello Statuto associativo, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta, adottata dagli organi dell'Associazione.

L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta inviata alla Segreteria Nazionale.

Art. 9

Il socio decade dall'Associazione se:

-Presenta domanda scritta di dimissione;

-Non possegga più i requisiti di cui al precedente art. 5;

-Abbia compiuto a giudizio del Comitato dei Garanti, atti tali da screditare l'Associazione;

-Ometta di pagare la quota associativa annuale nell'anno solare e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.